Art. 10.
(Consegna delle armi clandestine o non utilizzate).

      1. Coloro che illegalmente o clandestinamente detengono armi di qualsiasi specie, non sono punibili qualora, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedano alla loro consegna all'ufficio di pubblica sicurezza più vicino alla località in cui è detenuta l'arma o, in mancanza, alla stazione dei carabinieri competente per territorio, che ne rilascia ricevuta. La denuncia e la consegna sono valide anche senza l'indicazione della provenienza.
      2. Coloro che detengono in casa o in altro luogo di loro conoscenza armi ereditate o ricevute in donazione, ovvero detengono armi in virtù di autorizzazione rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza, e non sono interessati a proseguire tale possesso, possono consegnarle al più vicino commissariato di pubblica sicurezza.